Art. 48

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[1](Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

[2]Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori. La Cassa e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con la osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art48 · fonte su Normattiva