Art. 5
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[1](Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva