Art. 67
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Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attivita' agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie pur le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonche' al personale dipendente da datori di lavoro aggregati al settore della agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai sensi degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva