Art. 8
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[1](Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307).
[2]Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
- a)per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
- b)per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 28 dicembre 1984 · versione 0 su Normattiva