Art. 9
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[1](Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391).
[2]I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a L. 15.000 mensili per i due genitori.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 22 agosto 1957 · versione 0 su Normattiva