Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1957 al 1 marzo 1959. Leggi il testo vigente →
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori)).
Testo vigente dal 22 agosto 1957 al 1 marzo 1959 · versione 2 su Normattiva