Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1959, n. 26
6La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.
L. 12 agosto 1962, n. 1338
10con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968 · versione 14 su Normattiva