Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962. Leggi il testo vigente →
(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1959, n. 26
6La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.
Testo vigente dal 1 marzo 1959 al 26 settembre 1962 · versione 6 su Normattiva