Art. 100 — Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione
Art. 1, c. 8, D.L. n. 173/88 conv. con mod. L. n. 291/1988 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi del presente decreto, individuando il relativo fabbisogno finanziario.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva