Art. 111Relazione al Parlamento

[1]Art. 69, c.1, L. n. 219/1981; Art. 6 bis, c. 3 e art. 9, c.5 D.L. n. 57/1982, conv- con mod. L. n. 187/1982 1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dal presente testo unico, sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo. A tal fine le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

[2]Idem, c.2 2. Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

[3]Idem, c.3 3. Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art111 · fonte su Normattiva