Art. 67 — Disposizioni in materia carceraria
[1]Art. 20, c. 1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.
[2]Idem, c. 2 2. Detto personale puo' essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva