Art. 73 — Imposta locale sui redditi
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[1]Art. 3, u.c. D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili e inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate.
[2]Art. 3 terdecies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. L.n. 883/1982; Art. 1, c. 9, D.L. n. 790/1981, conv. con mod. L. n. 47/1982 2. Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere site nei comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al 50 per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purche' gli investimenti non superino il limite di 6 miliardi per le piccole e medie imprese, artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone terremotate di cui all'articolo 1 e lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo funi che operano nei territori terremotati montani. In relazione a detto limite le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni.
Testo vigente dal 12 aprile 1990 al 1 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva