Art. 76
Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma
Art. 8, c.2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante delle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro il 19 luglio 1988 abbiano inoltrato agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva