Art. 84 — Rimborso dei mutui
[1]Art. 15 bis, c. 1 e 3, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 1. La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
[2]Idem, c. 2 2. Il rimborso di cui al precedente comma e' effettuato sulla base di un elenco riepilogativo che alla scadenza delle rate la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo dei mutui cui si riferisce.
[3]Art. 5, D.L. n. 623/83, conv. con mod. L.n. 748/1983 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' per il rimborso dei prestiti esteri contratti nel limite massimo complessivo di 1.720 miliardi previsto dall'articolo 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva