Art. 18Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo

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Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo. Il contributo e' dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsti dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune. Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente dalla persona del titolare, nonche' dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o con stipendio ridotto ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilita', aspettativa o qualsiasi altro motivo. Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 29 aprile 1950 al 13 aprile 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art18 · fonte su Normattiva