Art. 57
[1](Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi).
[2]Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva, categoria.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva