Art. 57

[1](Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi).

[2]Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva, categoria.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art57 · fonte su Normattiva