Art. 112

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[1]Procedimento e termini (articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014 n. 190; articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

[2]1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 113 a 115 nel termine stabilito dall'articolo 116. 2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 118, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 113, comma 6. 3. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 118. 4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 5. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 6. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio puo' provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 7. L'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e' presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 5; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 4 e 6 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 8. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica. 9. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso. 10. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art112 · fonte su Normattiva