Art. 134
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[1]Donazioni anteriori (articolo 57 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 133, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 87, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 87, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 132 e 136. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva