Art. 159
Solidarieta' (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178) 1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
- a)tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- b)tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 140 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. 2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore. 3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui ((all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), e' obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva