Art. 165
[1]Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39 ((, commi 1, 2 e 6)) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato:
- a)sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella seguente misura:
- 1)rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2)ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3)distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
- b)sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva