Art. 168

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[1]Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

[2]1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita' detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 3. L'imposta di cui al comma 1 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 4. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita, a decorrere dal 2014, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 5. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. 6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. 7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo 167 e del presente articolo.

Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art168 · fonte su Normattiva