Art. 153

[1]sulla riscossione e ripartizione dell'imposta (articolo 74-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 149, comma 10, 150 e 151, comma 14, e' effettuato, senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di una nuova contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita' speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuita'. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 152, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art153 · fonte su Normattiva