Art. 18

[1]' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi (articolo 7-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • a)le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
  • b)le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • c)le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • d)le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato;
  • e)le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art18 · fonte su Normattiva