Art. 130
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[1]Presupposto dell'imposta
[2]Presupposto dell'imposta e' il possesso di un reddito complessivo netto superiore alle lire 540.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'art. 138.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva