Art. 130

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1959 al 9 aprile 1964. Leggi il testo vigente →

[1]Presupposto dell'imposta

[2]Presupposto dell'imposta e' il possesso di un reddito complessivo netto superiore alle lire 540.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'art. 138.

[3]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 maggio 1959, n. 361

2

La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".

Testo vigente dal 1 luglio 1959 al 9 aprile 1964 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art130 · fonte su Normattiva