Art. 130
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[1]Presupposto dell'imposta
[2]Presupposto dell'imposta e' il possesso di un reddito complessivo netto superiore alle lire 540.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'art. 138.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1959, n. 361
2La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".
L. 1 marzo 1964, n. 113
19La L. 1 marzo 1964, n. 113 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, e' elevato a lire 960.000".
Testo vigente dal 9 aprile 1964 al 1 gennaio 1974 · versione 17 su Normattiva