Art. 131
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[1]Soggetti passivi
[2]Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonche' dei redditi altrui dei quali abbiano la libera disponibilita' o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito e' soggetta all'imposta per i redditi dei quali puo' liberamente disporre.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva