Art. 143
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[1]Ritenute d'acconto
[2]Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1.50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione. La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b):
- a)sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
- b)sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, sempreche' il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
- c)sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento. ((Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare)).
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1959, n. 361
2La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".
L. 10 dicembre 1961, n. 1346
11La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".
Successivamente la Corte Costituzionale
17Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".
Testo vigente dal 6 gennaio 1963 al 9 aprile 1964 · versione 14 su Normattiva