Art. 143

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Ritenute d'acconto

[2]((Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:

  • a)sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga........................ 1,50%
  • b)sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga.....................4%)) 32 ((Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera b) la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:
  • a)sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga.......... 1,50% b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga............................. 4 % c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga.......... 1,50% d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga............... 4% e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione...................... 1,50% f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione....... 4%)) 32 ((L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue)).32 ((La stessa elevazione si applica altresi' alle indennita' di anzianita' e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato)).32 Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento. Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare.

[3]2 11 17 19

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 maggio 1959, n. 361

2

La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

11

La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

17

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

L. 1 marzo 1964, n. 113

19

La L. 1 marzo 1964, n. 113 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, e' elevato a lire 960.000".

32

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1971.

Testo vigente dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 1974 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art143 · fonte su Normattiva