Art. 175
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[1]Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi
[2]Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio, nei ruoli:
- a)dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio;
- b)dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa c) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva