Art. 198

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[1]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

[2]3945

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

39

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Corte Costituzionale

45

La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 maggio 1987 n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione".

Testo vigente dal 4 giugno 1987 al 27 marzo 2025 · versione 43 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art198 · fonte su Normattiva