Art. 243
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[1]Omessa o tardiva dichiarazione
[2]Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 17 si applicano l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 e la sopratassa, per ciascuna delle imposte dovute, nella misura di un terzo del rispettivo ammontare. Se l'ammontare complessivo delle imposte dovute supera le 600.000 lire l'ammenda si applica in misura non inferiore all'ammontare stesso. L'ammenda e' raddoppiata in caso di recidiva ed e' triplicata in caso di recidiva reiterata nello stesso reato. Se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera i sei milioni di lire si applica altresi' l'arresto fino a sei mesi e la condanna importa la pubblicazione della sentenza. ((Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attivita' commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi)). Nel caso previsto dall'art. 23 si applica soltanto la sopratassa ridotta alla meta'. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 novembre 1961, n. 1281
10La L. 10 novembre 1961, n. 1281 ha disposto (con l'articolo unico, commma 1) che "Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno".
Testo vigente dal 15 giugno 1965 al 3 dicembre 1970 · versione 20 su Normattiva