Art. 243
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 243
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 243
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INFRAZIONI - SANZIONI APPLICABILI - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Riguarda ancheart. 22 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 29 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 23 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 33 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - AGGRAVAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA IN RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL TRIBUTO EVASO - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 243, SECONDO COMMA - NON VIOLA I CRITERI DIRETTIVI POSTI DALL'ART. 63 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 5 GENNAIO 1956, N. 1 NE' L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (approvato con il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che la norma predetta non contiene disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle violazioni in materia di imposte dirette. La norma, denunziata per eccesso dalla delegazione legislativa di cui all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956, n. 1, infatti, trova rispondenza sostanziale nell'art. 36 di questa ultima legge, riproducendo, con modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si e' tentata l'evasione: e cio' in quanto prescrive, in conformita' appunto del testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le lire seicentomila, la pena pecuniaria non puo' essere applicata in misura inferiore al detto ammontare.
TESTI UNICI - POTESTA' GOVERNATIVA DI COORDINAMENTO - CONGLOBAMENTO IN UNICO ARTICOLO DI NORME CONTENUTE IN ARTICOLI DIVERSI DI PREESISTENTI FONTI LEGISLATIVE - LEGITTIMITA'.
Nel rispetto dell'art. 76 Cost., come in sede di redazione di un testo unico puo' procedersi ad adattamenti formali necessari per la struttura unitaria del testo e, quindi, anche conglobando in unico articolo norme contenute in articoli diversi di preesistenti fonti legislative, cosi', parimenti, costituisce esplicazione legittima della potesta' di coordinamento, attribuita al Governo con legge di delegazione, la fusione di preesistenti norme in un organico contesto legislativo (nella specie nell'art. 243 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). - v. S. n. 54/1957.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - AGGRAVAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA IN RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL TRIBUTO EVASO - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 243, SECONDO COMMA - NON VIOLA L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) gia' dichiarata non fondata con sent. n. 5 del 25 gennaio 1973.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità giudiziarie indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:41 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costi…
ECLI:IT:COST:1973:45 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 genna…
ECLI:IT:COST:1973:5 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 2
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 3
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 4
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 5
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 6
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art243 · fonte su Normattiva