Art. 85
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 85
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 85
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI - ESENZIONE PER L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SOLO SE DI AMMONTARE NON SUPERIORE AD UN MILIONE DI LIRE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A VARIE IPOTESI, IN MATERIA PREVIDENZIALE, PER CUI E' PREVISTA L'ESENZIONE TOTALE - INSUSSISTENZA IN QUANTO TALI IPOTESI NON RIGUARDANO L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) puo' lamentarsi, per palese insussistenza, la disparita' di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennita' di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art85 · fonte su Normattiva
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATA DALL'E.N.P.A.S. AI DIPENDENTI STATALI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione perche' non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nella ordinanza di remissione non si contesta la tassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ( oggetto delle denunziate disposizioni degli artt. 85 e 87 del d. P.R. n. 645 del 1958) ma solo le modalita' della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R. M. e complementare, regolate dagli artt. 89 e 140, non impugnati.
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. E, 14, 46, secondo comma, e 83; dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
Va ordinata la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettano a tassazione l'indennita' di buonuscita. Infatti, la materia e' stata sottoposta a nuova regolamentazione dalla l. 26 settembre 1985, n. 482, avente efficacia parzialmente retroattiva, cosicche' i giudici a quibus debbono procedere a un nuovo esame della rilevanza.
Riguarda ancheart. 34 d.P.R. 601/1973art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12-lette d.P.R. 597/1973art. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 46 d.P.R. 597/1973art. 83 d.P.R. 597/1973e altri 2
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI PER I TRIBUTI ERARIALI - NATURA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perche' resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimita' costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilita', di questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.
Riguarda ancheart. 1 legge 357/1959art. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
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