Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
[1]relative a piu' esercizi (articolo 108 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- a)all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b)allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c)allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33. 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 97, comma 3. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
Testo vigente dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva