Art. 126
[1]ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (articolo 117 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 82 comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 129 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllanti e a condizione:
- a)di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b)di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 64, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 183, che assume la qualifica di consolidante. 3. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa' residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 4, controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 129, a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 4, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 129. La controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente comma:
- a)la controllata designata, in qualita' di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 126 a 135 per le societa' o enti controllanti;
- b)i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c)l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 135 per le societa' o enti controllanti;
- d)in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
- e)se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilita' previste dall'articolo 135 per le societa' o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita' della tassazione di gruppo, in solido con la societa' designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. 4. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dall'articolo 129, comma 2. 5. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la societa' o ente controllante puo' modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 132, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 132.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva