Art. 139
[1]per l'efficacia dell'opzione (articolo 132 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 140, l'opzione di cui all'articolo 138 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio. 2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a)il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 140;
- b)identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
- c)revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 138, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 140, da parte dei soggetti iscritti al registro dei revisori legali istituito in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario riferito a un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;
- d)attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 148 dalla quale risulti:
- 1)il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);
- 2)l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. 3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 137 e seguenti, la societa' controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare, dall'istanza di interpello dovra' risultare:
- a)la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 137, comma 2;
- b)la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
- c)la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante e alle controllate di cui all'articolo 138, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita';
- d)la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
- e)l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 185. 4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati a una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 186, comma 4, lettera a). 5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si possono essere verificate. La societa' o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.
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