Art. 303
[1]fiscale degli utili distribuiti a societa' semplici (articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
[2]1. I dividendi corrisposti alla societa' semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle societa' semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a), b), c) e d):
- a)per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 98, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- b)per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 70, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- c)per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 55;
- d)per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;
- e)per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; per i soggetti non residenti indicati nel citato , comma 5, la misura della predetta ritenuta e' pari a quella stabilita dal medesimo comma 5. 2. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell', comma 1. 3 Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una societa' di gestione accentrata, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo . Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva