Art. 333
[1]dell'aliquota di imposizione effettiva (articolo 33 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione effettiva e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all'articolo 334, comma 2, detto rapporto puo' essere negativo o positivo. 2. Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende l'importo positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in quel Paese determinate ai sensi del capo IV del presente titolo. 3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese determinati ai sensi del capo III del presente titolo. 4. Le imposte rilevanti rettificate nonche' il reddito o perdita rilevante di imprese che sono entita' di investimento ovvero entita' assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante, determinati ai sensi dei commi da 1 a 3. 5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide e' calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di imposizione effettiva di ogni altra impresa.
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