Art. 105-bis — Cooperazione tra autorita'
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La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita' competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti: ((a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;))
- b)di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorita' competente di un altro Stato ((dell'Unione europea));
- b-bis)((di una delle societa' indicate all'articolo 69.2.)) La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorita' competente per la vigilanza ((di una banca dell'Unione europea)) appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo insediate ((in altri Stati dell'Unione europea)), secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del gruppo operanti ((in diversi Stati dell'Unione europea)) e' disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.
Testo vigente dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026 · versione 104 su Normattiva