Art. 111 — Microcredito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →
Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. (( Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6. ))
Testo vigente dal 1 luglio 1998 al 19 ottobre 1999 · versione 11 su Normattiva