Art. 111 — Microcredito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
(( 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
- a)per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
- b)qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
- c)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342))
Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004 · versione 17 su Normattiva