Art. 111 — Microcredito
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Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
- a)per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
- b)qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
- c)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. (( Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. )) Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010 · versione 21 su Normattiva