Art. 111 — Microcredito
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In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
- a)siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b)siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c)siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a)forma di societa' di capitali;
- b)capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c)requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d)oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
- e)presentazione di un programma di attivita'. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e). Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
- a)requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- b)limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c)le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d)le informazioni da fornire alla clientela.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva