Art. 125Banche dati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 23 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. Le facolta' di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita' prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 23 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125 · fonte su Normattiva