Art. 125Banche dati

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Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. Le facolta' di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206)).

Testo vigente dal 23 ottobre 2005 al 19 settembre 2010 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125 · fonte su Normattiva