Art. 139 — Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
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L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, e la falsita' del contenuto delle suddette domande e comunicazioni, nonche' la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996 · versione 0 su Normattiva