Art. 139 — Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
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(( L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. )) (( Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110. )) Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo. (( Si applica l'articolo 144, comma 9. ))
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021 · versione 75 su Normattiva