Art. 139 — Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
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Partecipazioni in banche, in societa' finanziarie ((e societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo e in intermediari finanziari L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie ((e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 70 su Normattiva