Art. 159
Regioni a statuto speciale
Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti. (( Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse. ))
Testo vigente dal 13 dicembre 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva